
Assegno di DISOCCUPAZIONE – (NASPI)
Novembre 20, 2024DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRODURRE
1 SCHEDA CENSIMENTO DATI COMPILATO cliccare qui
2 Documento di identità FRONTE E RETRO
3 Codice fiscale
4 Permesso di soggiorno ( se stranieri )
5 Documento che comprovi la fine del rapporto di lavoro o contratto di lavoro se si tratta di tempo determinato scaduto
6 Un foglio con IBAN scritto dalla banca
7 MANDATO E PRIVACY firmati in 5 punti da scaricare cliccando qui
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PRATICA SPIEGATA
A chi spetta?
La Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, cioè un sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione. La Naspi non spetta, salvo specifiche situazioni, ai lavoratori che si dimettono o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.
La Naspi spetta a:
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperativa;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Chi rientra tra le categorie sopra citate e ha perso involontariamente il lavoro, può chiedere la Naspi se possiede tutti i seguenti requisiti:
- è in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
- può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione;
- può far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dalla loro durata oraria, nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.).
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Quanto spetta?
La Naspi è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).
- Se la retribuzione media mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% della retribuzione stessa;
- Se la retribuzione media mensile è superiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.
L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
La Naspi è corrisposta mensilmente. Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.
Quanto si perde il diritto
Il lavoratore non ha più diritto alla Naspi nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
- mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua ;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la Naspi, se risulta più conveniente).